Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1385/2011

A.S.D. Giulio Bresci - gara ciclistica competitiva - "4° Memorial Giulio Bresci".
il dirigente

VISTE le disposizioni dell'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 Ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 8 Novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17.06.2003;

VISTA la L.R. n. 16 del 03.03.2003;

VISTA la determinazione n. 1526 del 25 Maggio 2011 con la quale il Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ha autorizzato per il giorno 04 Giugnoo 2011 lo svolgimento della corsa ciclistica competitiva denominata "4° Memorial Giulio Bresci" come richiesto con istanza P.G. n. 68789 del 04 Maggio 2011, dal presidente dell'A.S.D. Giulio Bresci, con sede in Via Bologna n. 127, con ritrovo dei concorrenti in Via Pistoiese in corrispondenza dell'intersezione con Via Pasubio, alle ore 09:00, partenza prevista per le ore 13:45 ed arrivo previsto alle ore 17:00;

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n.300/A/55805/116/1 del 9 novembre 1998,, dalla nota M/2413/64 del 30.09.2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara.

VISTO lo statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e succ. modificazioni;

RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

1.

che il giorno 04 GIUGNO 2011 dalle ore 08:30 alle ore 18:00 nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Pistoiese, nel tratto compreso tra Via Nervesa della Battaglia e Via Podgora;
  • Via Pasubio;
  • Via Montecassino, eccetto i veicoli a seguito della corsa;
  • Via di Maliseti, nel tratto compreso tra Via Pasubio e Via F. Melis;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

2.

che il giorno 04 LUGLIO 2010 dalle ore 13:00 alle ore 18:00 nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Pistoiese, nel tratto compreso tra Via L. Ciulli e Via Pasubio;

DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli delle Società Sportive e dell'organizzazione, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

l'intera area interessata dal provvedimento di divieto di transito dovrà essere oppportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

durante detta fase di divieto di transito il traffico veicolare subirà le seguenti devizioni:

proveniente dal lato di Via di Maliseti / Via L. Ciulli sarà deviato in:

Via Pistoiese - Via Cernaia - Piazza G. Borsi - Via Adamello - Via Ortigara - Via del Guado a Narnali - Via della Pace - Viale Nam Dinh - Via A. Corelli - Via Pistoiese;

proveniente dal lato dell'abitato di Viaccia sarà deviato in:

Via Cernaia - Piazza G. Borsi - Via Adamello - Via Ortigara - Via del Guado a Narnali - Via della Pace - Viale Nam Dinh - Via A. Corelli - Via Pistoiese.

2.1

Durante la suddetta chiusura al fine di attuare le sopra citate deiviazioni nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

2.1.1

  • Via Pistoiese, nel tratto compreso tra Via di Maliseti e la Via Cernaia:

SENSO UNICO con direzione da Via di Maliseti verso Via Cernaia, revocando l'attuale doppio senso di marcia ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale;

2.1.2

  • Via Pistoiese, all'intersezione con la Via Cernaia (per il traffico veicolare proveniente dal lato di Via Ortigara);

SENSO VIETATO verso Via di Maliseti, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale;

2.1.2.1

  • Via Pistoiese, all'intersezione con la Via Cernaia (per il traffico veicolare proveniente dal lato di Via di Maliseti);

SENSO VIETATO verso Via Ortigara, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale;

2.1.3

  • Via Cernaia, nel tratto compreso tra Via Pistoiese ed il civico 5;
  • Piazza Giosué Borsi, limitatamente al tratto di scorrimento veicolare compreso tra i civici 11/B - 13 e Via Adamello;
  • Via Adamello, nel tratto compreso tra Piazza G. Borsi ed il civico 6;
  • Via Adamello, nel tratto compreso tra il civico 27 e Via Ortigara;
  • Via di Maliseti, nel tratto compreso tra Via Pistoiese ed il civico 9:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, dalle 12:00 alle 18:00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

3. preavvisi delle deviazioni

al fine di fornire all'utenza, la massima informazione circa i provvedimenti e le limitazioni adottati, gli organizzatori della manifestazione dovranno appporre a proprio carico ed a proprie spese, un congruo numero di cartelli di preavviso ed indicanti le deviazioni adottate, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:

  • Via del Guado a Narnali, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con Via Ortigara;
  • Via Pistoiese, in corrispondenza dell'intersezione con Via Cernaia;
  • Via Cernaia, in corrispondenza dell'intersezione con Piazza G. Borsi;
  • Piazza G. Borsi, in corrispondenza dell'intersezione con Via Adamello;
  • Via Adamello, in corrispondenza dell'intersezione con Via Ortigara;
  • Via Ortigara, in corrispondenza dell'intersezione con Via del Guado a Narnali;
  • Via del Guado a Narnali, in corrispondenza dell'intersezione con Via della Pace;
  • Viale Nam Dinh, in corrispondenza dell'intersezione con Via A. Corelli;
  • Via di Maliseti, in corrispondenza dell'intersezione con Via della Pace;
  • Via di Maliseti, in corrispondenza dell'intersezione con Via Pistoiese;
  • Via L. Ciulli, in corrispondenza dell'intersezione con Via Pistoiese.

4.

che il giorno 04 GIUGNO 2010 dalle ore 13:30 alle ore 17:00 nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

4.1 Partenza della corsa

  • Via Pistoiese, dal civico 510 (partenza) a Via Pasubio;
  • Via Pasubio;
  • Via di Maliseti, nel tratto compreso tra Via Pasubio e Via F. Melis;
  • Via Federigo Melis, nel tratto compreso tra Via di Maliseti ed SP 4 direzione confine territoriale con il Comune di Montemurlo.

4.2 primo passaggio della corsa, in ingresso ed in uscita dal territorio comunale

  • Viale dell'Unione Europea, da confine territoriale con il Comune di Montemurlo (Via A. Boito) a Via Pistoiese;
  • Via Pistoiese, nel tratto compreso tra Viale dell'Unione Europea e Via Pasubio;
  • Via Pasubio;
  • Via di Maliseti, nel tratto compreso tra Via Pasubio e Via della Pace;
  • Via della Pace;
  • Viale Nam Dinh,nel tratto compreso tra Via della Pace e Viale S. Allende;
  • Viale Salvador Allende;
  • Viale Sedici Aprile, fino a confine territoriale con il Comune di Carmignano.

4.3 secondo passaggio della corsa, in ingresso ed in uscita dal territorio comunale

  • Viale dell'Unione Europea, da SP. 1 lato confine comunale con il Comune di Agliana a Via Pistoiese;
  • Via Pistoiese nel tratto compreso tra Viale dell'Unione Europea e Via Pasubio;
  • Via Pasubio;
  • Via di Maliseti, nel tratto compreso tra Via Pasubio e Via F. Melis;
  • Via Federigo Melis, nel tratto compreso tra Via di Maliseti ed SP 4 direzione confine territoriale con il Comune di Montemurlo.

4.4 terzo passaggio della corsa, in ingresso ed in uscita dal territorio comunale (da ripetere tre volte)

  • Via Federigo Melis, nel tratto compreso da disinnesto SP. 4 lato confine territoriale con il Comune di Montemurlo a Via Montalese;
  • Via Montelese, nel tratto compreso tra Via F. Melis e Viale Nam Dinh;
  • Viale Nam Dinh, nel tratto compreso tra Via Montalese e Via A. Corelli;
  • Via Arcangelo Corelli;
  • Via Pistoiese, nel tratto compreso tra Via A. Corelli e la Via Palarciano;
  • Via di Palarciano, nel tratto compreso tra Via Pistoiese e Via delle Lame;
  • Via delle Lame, nel tratto compreso tra Via di Palarciano ed il confine territoriale con il Comune di Montemurlo (Via Labriola).

4.5 arrivo

  • Via Federigo Melis, nel tratto compreso da disinnesto SP. 4 lato confine territoriale con il Comune di Montemurlo a Via Montalese;
  • Via Montelese, nel tratto compreso tra Via F. Melis e Viale Nam Dinh;
  • Viale Nam Dinh, nel tratto compreso tra Via Montalese e Via A. Corelli;
  • Via Arcangelo Corelli;
  • Via Pistoiese, nel tratto compreso tra Via A. Corelli ad arrivo posto all'altezza del civico 510 (arrivo):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE limitatamente alle fasi di passaggio della gara ciclistica.


DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO, IN PROIEZIONE PERPENDICOLARE, IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti (ovvero a minuti 20 ) calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Municipale ovvero gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del nuovo codice della Strada impegnati nella manifestazione, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione e del regolare svolgimento della manifestazione, potranno consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale.

In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al transito della gara, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 2003, n. 29 come modificato con decreto del ministero dei trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione di inizio e fine manifestazione;

si evidenzia fin d'ora che, a seguito di contatti telefonici intercorsi, allo stato attuale, il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare, con il personale a propria disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta alla "carovana ciclistica", durante il transito nel nostro territorio, e tantomeno un servizio di vigilanza lungo il percorso di gara;

i responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composta da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione;

sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare l'area nei tempi previsti dalla presente ordinanza;

gli organizzatori devono garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, in particolare l'addebito delle spese di ripristino;

gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare R.D.18.06.1931 n 273 art. 68 e da quelli richiamati da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonchè R.D. n 635 art 119-123 e a quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la manifestazione è svolta sotto la esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori; dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara. Pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Prato n. 1526 del 25 MAGGIO 2011 citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione. Si evidenzia in particolare che qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata essa deve essere collocata in loco almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del d.P.R. 445/2000 da effettuarsi a mezzo fax al numero 05741837371, prima della decorrenza del presente atto.

La presente, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Prato, viene inviata in copia, all'Ufficio Territoriale di Governo di Prato, all'Amministrazione Provinciale di Prato, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, alla Sezione della Polizia Stradale di Prato, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Prato, al Servizio 118, all'ufficio movimento della C.A.P., per debita notizia e per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della legge 241/1990 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di rilascio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Dlgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavoro Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido dalle ore 09:00 del giorno 04 GIUGNO 2011 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 18:00.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 31 maggio 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)