Allo scopo di individuare un'area da destinare allo stazionamento di autoveicoli ed in particolare di pullman, per il trasporto degli atleti partecipanti al torneo calcistico internazionale denominato "6° Memorial Jacopo Menchi";
vista la richiesta del 07 Aprile 2011 P.G.45165, dal G.S. Pietà 2004, con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, per motivi di sicurezza della circolazione ed in previsione della partecipazione di numerose persone;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 02 GIUGNO 2011 fino al termine del torneo calcistico e comunque non oltre il giorno 05 GIUGNO 2011 limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 22:00, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO LATI e/o IN TUTTA L'AREA, eccetto gli autoveicoli per il trasporto degli atleti e/o di supporto alla suddetta manifestazione, opportunamente individuati a mezzo di idoneo contrassegno rilasciato dalla società G.S. Pietà 2004, che dovrà essere esposto in maniera visibile sulla parte anteriore dei veicoli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzazione della manifestazione, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, per la sicurezza del personale addetto alla manifestazione, nonché adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.
RENDE NOTO
Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti e a quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite S.O.R.I. s.p.a. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.
Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
Che la manifestazione è svolta sotto la esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori; dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara. Pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il di percorso gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione e del pubblico.
Gli organi di polizia stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione. Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione P.G n. del citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del d.P.R. 445/2000 da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto.
La presente, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Prato, viene inviata in copia, all'Ufficio Territoriale di Governo di Prato, all'Amministrazione Provinciale di Prato, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, alla Sezione della Polizia Stradale di Prato, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Prato, al Servizio 118, all'ufficio movimento della C.A.P., per debita notizia e per quanto di competenza.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della legge 241/90 e s.m.i., si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di rilascio .
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D Lgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavoro Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.
Il presente provvedimento è valido il giorno 02 GIUGN0 fino al giorno 5 GIUGNO dalle ore 06:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 22:00.
Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 27 maggio 2011