Vista la propria Ordinanza n. 1206/2011, con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità, per consentire operazioni di carico e scarico nell'ambito di lavori edili, in Via Frà Bartolomeo 305;
rilevato che in data 18 Maggio 2011 l'avente diritto, con richiesta via fax, chiede che sia revocata la suddetta ordinanza, visto che i lavori non necessitano più di occupazione di suolo pubblico e si svolgano all'interno di proprietà privata;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 19 MAGGIO 2011
sia REVOCATA l'Ordinanza n. 1206/2011 relativa ad operazioni di carico/scarico nella sotto elencata via:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 19 maggio 2011