Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1220/2011

A.S.D. Cipriani Gestri - gara ciclistica competitiva - "31^ Coppa Melani".
il dirigente

VISTE le disposizioni dell'art. 9, D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 Ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 8 Novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 Giugno 2003;

VISTA la L.R. n. 16 del 03 Marzo 2003;

VISTO l'istanza P.G. 61735 del 16 Maggio 2011 con la quale il presidente dell'A.S.D. Cipriani Gestri, con sede in Via Cava n. 195, ha richiesto per il giorno 22 Maggio 2011 l'adozione di provvedimenti di viabilità allo scopo di consentire lo svolgimento della gara ciclistica competitiva categoria Juniores denominata " 31^ Coppa Melani", con ritrovo dei concorrenti in Via XXVII Aprile previsto per le ore 10:00, partenza da Via per Iolo dei concorrenti prevista alle ore 14:00 ed arrivo previsto per le ore 16:00;

VISTA la Determinazione n. 1229 del 16 Maggio 2011 con la quale il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale di Prato ha autorizzato per il giorno 22 Maggio 2011 lo svolgimento della gara ciclistica competitiva denominata "31^ Coppa Melani";

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato oltrechè strade appartenenti ad altri confini territoriali competenti;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 Ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/55805/116/1 del 9 Novembre 1998, dalla nota M/2413/64 del 30 Settembre 2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 Giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara;

VISTO lo statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n. 284 del 07 Ottobre 1991 e succ. modificazioni;

RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 N.C.d.S. e successive modificazioni;

dispone

1. Ritrovo e punzonatura

che il giorno 22 MAGGIO 2011 dalle ore 09:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 12:00 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via XXVII Aprile nel tratto compreso tra Via V. Tozzini e la Via A. Guazzalotri:

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.Lgs 30 aprile 1992, n.285;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

1.1 deviazione

Durante la suddetta chiusura del suddetto tratto di Via XXVII Aprile il traffico veicolare subirà le seguenti deviazioni:

-- Via XXVII Aprile, Via Gherardacci, Via Risorgimento, Via della Polla, Via Longobarda e Via A. Guazzalotri -- oppure Via V. Tozzini, Via G. Giorgi, Via Traversa di Iolo, Via Longobarda e Via A. Guazzalotri.

2. svolgimento gara

che il giorno 22 MAGGIO 2011 dalle ore 10:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 17:00 nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Longobarda;
  • Via per Iolo nel tratto compreso tra Via Longobarda e Via Paronese

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

2.

che il giorno 22 MAGGIO 2011 dalle ore 14:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 16:00 nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:


  • Via per Iolo, (partenza) - nel tratto compreso tra Via Longobarda e Via Paronese;
  • Via Paronese, nel tratto compreso tra Via per Iolo e Viale Sedici Aprile;
  • Viale Sedici Aprile, nel tratto compreso tra Via Paronese e Via delle Colombaie;
  • Via delle Colombaie, nel tratto compreso tra Viale Sedici Aprile e Via A. Ghisleri;
  • Via Arcangelo Ghisleri, nel tratto compreso tra Via delle Colombaie e Via delle Colombaie;
  • Via delle Colombaie, nel tratto compreso tra Via A. Ghisleri e Via Longobarda;
  • Via Longobarda;
  • Via per Iolo, (arrivo) - nel tratto compreso tra Via Longobarda e Via Paronese

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle cinque fasi di passaggio dei partecipanti alla corsa ciclistica competitiva.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Municipale ovvero gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada impegnati nella manifestazione sportiva competitiva di cui trattasi, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione e del regolare svolgimento della manifestazione, potranno consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al transito della gara, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Dovrà essere effettuato a cura dell'organizzatore della manifestazione, un sopralluogo per verificare che sia stato dato corso ai lavori di bonifica degli ammaloramenti presenti sul manto stradale dei tratti di strade interessate dal passaggio della corsa ciclistica e successivamente dovrà essere comunicato a mezzo fax, l'esito del predetto sopralluogo all'Ente che ha autorizzato la manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 2003, n. 29 come modificato con decreto del ministero dei trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione di inizio e fine manifestazione.

Si evidenzia fin d'ora che preso atto dei contatti telefonici intercorsi, il Comando di Polizia Municipale, non sarà in grado di poter assicurare un servizio di scorta come richiesto, pertanto, salvo che non sià prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata a cura ed a spese degli stessi organizzatori l'asistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione.

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composta da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione.

Se le condizioni del traffico al momento lo rendono necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare l'area nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori devono garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, in particolare l'addebito delle spese di ripristino.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare R.D.18.06.1931 n 273 art. 68 e da quelli richiamati da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonchè R.D. n 635 art 119-123 e a quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So.R.i S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la gara ciclistica è svolta sotto l'esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori; dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara, pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli Organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 1229 del 16 Maggio 2011 del Comune di Prato citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

Si evidenzia in particolare che qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata essa deve essere collocata in loco almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. 445/2000 da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del resente atto.

La presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Prato, viene inviata in copia, all'Ufficio Territoriale di Governo di Prato, all'Amministrazione Provinciale di Prato, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, alla Sezione della Polizia Stradale di Prato, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Prato, al Servizio 118, all'ufficio movimento della C.A.P., per debita notizia e per quanto di competenza.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura e spese della Ditta esecutrice i lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte della società So.Ri. S.p.A., la quale deve essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza.
  6. verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere di ripristino delle parti ammalorate delle strade indicate nella presente Ordinanza e successivo invio della comunicazione dell'esito della verifica stessa ai seguenti numeri di fax: 0574/1837371 - 0574/1836706.

Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Dlgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavoro Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido il giorno 22 MAGGIO 2011 dalle ore 08:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 17:30.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 17 maggio 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)