Comune di Prato
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Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1007/2010

"35^ Guarda Prato" - Tennis Club Prato e C.S.I. Prato.
il dirigente

Vista la richiesta P.G. n. 62562 del 12 Maggio 2010 presentata dal Sig. De Luca Francesco in qualità di Presidente Pro - tempore della della A.s.d. Tennis Club di Prato, intesa ad ottenere per il giorno 23 Maggio 2010 provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie della Città, allo scopo di svolgere una manifestazione sportiva podistica non competitiva denominata " 35° Guarda Prato", con partenza prevista per le ore 09:00 ed arrivo previsto per le ore 11:00 circa presso presso la parte tergale dell'edificio del Tennis Club in Via per il Poggio Secco;

visto il decreto legislativo n° 267 del 2000;

visto lo Statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n.284 del 07.10.1991 e successive modificazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;

visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. e successive modificazioni;

preso atto che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere non competitivo;

visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;

preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

visto il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005;

vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07.12.1995 prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;

rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione;

ritenuto che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva non competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati in particolare a carico degli organizzatori;

ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e pubblica incolumità, per la buona riuscita di detta manifestazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che il giorno 23 MAGGIO 2010 dalle ore 09:00 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque entro le ore 11:00 circa nelle sottoelencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via per il Poggio Secco nel tratto compreso tra la parte tergale del Tennis Club Prato e Via Giolica di sotto, per la partenza della gara podistica
  • Via Giolica di sotto
  • Via Giolica di sopra
  • Strada bianca di collegamento tra Via Giolica di sopra e Via di Vallecchio
  • Via di Vallecchio
  • Via di Cavagliano nel tratto compreso tra Via di Vallecchio e Via di Filettole
  • Via di Filettole nel tratto compreso tra Viadi Cavagliano e Via di Carteano
  • Via di Carteano
  • Via di Canneto nel tratto compreso tra Via di Carteano e Via del Guado a S. Lucia
  • Via del Guado a Santa Lucia limitatamente al tratto compreso tra le due diramazione pedecollinari di Via di Canneto
  • Via di Canneto nel tratto compreso tra Viadel Guado a S. Lucia e Via del Palco
  • Via del Palco nel tratto compreso tra Viadi Canneto e Via di Filettole
  • Via di Filettole nel tratto compreso tra Via del Palco ed il percorso pedecollinare di collegamento con Via di Cavagliano
  • Via di Cavagliano nel tratto compreso tra Via di Filettole e Via di Vallecchio
  • Via di Vallecchio
  • Strada bianca di collegamento tra Via di Vallecchio e Via Giolica di sopra
  • Via Giolica di sopra
  • Via Giolica di sotto
  • Via per il Poggio Secco nel tratto compreso tra Via Giolica di sotto e Via del Fontanaccio
  • Via del Fontanaccio
  • Via Firenze nel tratto compreso tra Via del Fontanaccio e la sede del Tennis Club Prato, per l'arrivo della gara podistica

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del nuovo codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti a gli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione.

Si evidenzia fin d'ora che, allo stato attuale, non siamo in grado di poter assicurare, con il personale a nostra disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta come richiesto, pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata a cura e a spese degli stessi organizzatori l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e del fine manifestazione.

AVVERTE

che il responsabile dell'organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi deve adottare tutte le cautele ed accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, in particolare:

sia rispettato il percorso previsto;

i partecipanti osservino comunque una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della strada in particolare dall'art. 190 N.C.d.S. e dalle regole di comune prudenza;

la manifestazione si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti sportivi in materia e delle norme di sicurezza vigenti;

la manifestazione non deve assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;

i responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti, nonché curare che gli stessi osservino le norme del codice della strada, dei regolamenti sportivi in materia e le prescrizioni indicate;

prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza dell'area interessata, al fine di accertare la piena transitabilità della strada e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti e gli spettatori;

sia garantita nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti che lo renda facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono, sia di segni di riconoscimento e adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco la manifestazione in atto ed il sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;

sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di una adeguata scorta tecnica composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura intesa ad evitare pericoli o incidenti;

prima dell'inizio della gara sia dato avviso a tutti i partecipanti alla manifestazione, dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

sia verificata, durante tutta la durata della gara, la sicura percorribilità della strada interessata dalla manifestazione adottando in caso contrario tutte le opportune cautele se del caso l'immediata sospensione della manifestazione;

sia disposta, se opportuna, la transennatura dei tratti antecedenti e successivi la zona di partenza e dell'arrivo al fine della tutela dei partecipanti;

sia garantita una costante ed adeguata assistenza sanitaria con la presenza di almeno una autoambulanza ed un medico;

qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 ore prima le direzioni delle Aziende di trasporto pubblico,

sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 D.P.R. 485/92, la segnalazione dell'inizio e fine manifestazione;

sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia impedito al pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione e contenimento;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti.

Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione a cura e spese degli organizzatori della segnaletica stradale necessaria per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
  2. l'eventuale apposizione della segnaletica di divieto di sosta deve avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574-1837700 prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che deve essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635;

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite S.O.R.I. s.p.a. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che il presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare quelli previsti dal titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore 4 - Servizio 4G9, Traffico e Segnaletica gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 13 maggio 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)