Allo scopo di consentire lavori di manutenzione edile al sottopasso ferroviario posto in Via Porta al Serraglio, come richiesto da Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, eseguiti dalla ditta Minuto Gioacchino s.r.l.;
visto la richiesta inoltrata con e-mail il giorno 23 Aprile 2010 da So. Ri. S.p.A., con pratica Asup. n. 1024/2010;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità di adottare provvedimenti di viabilità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 27 MAGGIO 2010 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 25 GIUGNO 2010, nella sotto elencata via siano adottati a fasi progressive i seguenti provvedimenti di viabilità:
1. Prima fase dei lavori
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
l'area adibita a cantiere stradale dovrà essere circoscritta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.Lgs 30 aprile 1992, n.285;
durante detta fase di divieto di transito, il traffico veicolare sarà deviato nella corsia di marcia di sinistra del sottopasso ferroviario di Via Porta al Serraglio, adottando all'uopo i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.1
DIVIETO DI FERMATA AMBO I LATI, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata;
2. ripristino della prima fase ed inizio della seconda fase dei lavori
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
l'area adibita a cantiere stradale dovrà essere circoscritta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.Lgs 30 aprile 1992, n.285;
durante detta fase di divieto di transito, il traffico veicolare sarà deviato nella corsia di marcia di destra del sottopasso ferroviario di Via Porta al Serraglio, adottando all'uopo i seguenti provvedimenti di viabilità:
2.1
DIVIETO DI FERMATA AMBO I LATI, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata.
3. Particolari prescrizioni
Al fine di rendere agevoli le manovre dei veicoli nei percorsi in deviazione durante le fasi di divieto di transito, è fatto carico alla ditta esecutrice i lavori di provvedere a proprie spese allo spostamento ed al successivo riposizionamento a fine lavori, delle fioriere di arredo urbano presenti nell'area di intersezione tra Via del Serraglio - Via F. Cavallotti - Via dell'Angiolo.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previo opportune intese con Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della
circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della
strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La Ditta esecutrice i lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 21 maggio 2010