Comune di Prato
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Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 966/2010

Campeggio Club Prato: "2° Raduno camperisti Città di Prato".
il dirigente

Allo scopo di svolgere una manifestazione denominata "2° Raduno Camperisti Città di Prato" organizzata dal Campeggio Club Prato, come richiesto dal Presidente del medesimo Club, con il gratuito patrocinio del Comune di Prato;

visto la D.G.C. n. 73 del 09 Marzo 2010 e quanto in essa contenuto;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

rilevata pertanto la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione ed in previsione della partecipazione di numerose persone, di adottare provvedimenti di viabilità;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5/comma 3°, 7 e 27 del Nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dalle ore 08:00 del giorno 21 MAGGIO 2010 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 22:00 del giorno 23 MAGGIO 2010 nella sotto elencata piazza siano adottati provvedimenti di viabilità:

  • Piazza Mercato Nuovo nell'intero quadrante dal lato di Via A. Angilioni, compreso tra il civico 13 ed il civico 19, ed in proiezione ortogonale con il civico 7 della medesima Piazza del Mercato Nuovo ed il civico 50 di Via G. Bresci

DIVIETO DI TRANSITO eccetto gli autocaravan partecipanti alla manifestazione, opportunamente identificati mediante l'apposizione sulla parte anteriore di ogni veicolo, di un contrassegno recante il logo del Campeggio Club Prato e la dicitura "2° Raduno Camperisti Città di Prato", apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

l'intera area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto gli autocaravan partecipanti alla manifestazione, opportunamente identificati mediante l'apposizione sulla parte anteriore di ogni veicolo, di un contrassegno recante il logo del Campeggio Club Prato e la dicitura "2° Raduno Camperisti Città di Prato", apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

A.S.M. S.p.A. Società affidataria del Servizio Segnaletica Stradale per conto del Comune di Prato, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di notte che di giorno, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, nonché l'incolumità dei partecipanti, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre gli organizzatori, dovranno contattare l'Azienda A.S.M. S.p.A. per provvedere, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolta la manifestazione.

La presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Al termine della manifestazione siano rimossi tempestivamente tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro apposto sull'area interessata dalla manifestazione, in particolare lungo il perimetro dell'area interessata dalla della manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese di A.S.M. S.p.A.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 11 maggio 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)