Visto la propria Ordinanza n. 833/2010 con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità allo scopo di effettuare lavori stradali di scavo per allacciamento alla rete Gas in un tratto del Viale G. Marconi, come da istanza P.G. n. 54694 del 23 Aprile 2010 presentata dalla ditta esecutrice i lavori, Cooperativa Edile Appennino a r.l., con sede a Calderera di Reno (BO), Via Bacciliera n. 11/12;
preso atto della successiva comunicazione della medesima ditta tendente ad ottenere un'integrazione dei provvedimenti di viabilità come sopra adottati;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
visto l'Autorizzazione Unica rilasciata a Consiag S.p.A. dal Servizio Gestione Rete Stradale e Qualità Spazi Pubblici del Comune di Prato;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dalle ore 09:00 del giorno 10 MAGGIO 2010 fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 17:00 del giorno 14 MAGGIO 2010 nella sotto elencata via, per brevi tratti ed a fasi successive siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
sia rideterminata la suddivisione della sede stradale su due distinte carreggiate, ciascuna a senso unico di circolazione, separate mediante la collocazione di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, poste in opera in asse allo spartitraffico già esistente in prossimità della rotatoria da entrambi i lati;
1.1
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 3.00 di larghezza, apponendo conforme e idonea segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a sinistra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: limite massimo di velocità 30 kmh.;
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo:direzione obbligatoria diritto;
durante la fase di adozione dei sopracitati provvedimenti di viabilità, il traffico veicolare proveniente dal lato di Viale Montegrappa sarà deviato sulla rotatoria di Viale G. Marconi posta in corrispondenza con l'intesezione di Via F. Ferrucci e Via San Poto; mentre il traffico veicolare proveniente dal lato del Ponte L. Lama sarà deviato sulla rotatoria di Viale G. Marconi posta in corrispondenza con l'intesezione di Via F. Ferrucci e Viale Montegrappa.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, previo opportune intese con il Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La Cooperativa Edile Appennino, ditta esecutrice i lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 10 maggio 2010