Visto la richiesta del 01 Aprile 2010 inoltrata dal Servizio 4H Gestione Rete Stradale e la successiva comunicazione del Direttore dei Lavori, tese ad ottenere l'emissione di provvedimenti di viabilità per l'apertura al transito di un'area adibita alla sosta delle sole autovetture, posta in fregio a Via Venti Settembre in corrispondenza dell'intersezione con Via Soffredi del Grazia, realizzata nell'ambito del "Contratto di quartiere Iolo - Garduna;
visto che in occasione del sopralluogo effettuato in data 22 Aprile 2010 da personale dell'Ufficio Ordinanze è stata rilevata la corretta esecuzione delle opere di segnaletica orizzontale e verticale conforme al Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del N. C.d.S. per la disciplina della circolazione in loco;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente ed inoltre adottare provvedimenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta nella sopra citata area di parcheggio;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 495 e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 27 APRILE 2010, nella sotto elencata area adibita alla sosta di veicoli, a ratifica della segnaletica istituita, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
SOSTA CONSENTITA ALLE SOLE AUTOVETTURE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio e pannello integrativo di auto;
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
1.1
FERMARSI E DARE PRECEDENZA - STOP, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza: fermarsi e dare precedenza - stop ed orizzontale di: striscia trasversale di arresto;
1.2
siano posti in opera n. 2 (due) DELINEATORI MODULARI DI OSTACOLO conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 23 aprile 2010