Vista la propria Ordinanza n. 534/2010 con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità in Via San Vincenzo, per consentire il completamento di lavori edili eseguiti dalla ditta Aldrovandi Edilizia s.r.l.;
preso atto, da comunicazione inviata tramite fax il giorno 21 Aprile 2010 da So - Ri S.p.a., che per sopraggiunti problemi tecnici e per lo stato d'avanzamento degli stessi, non sarà possibile ultimare gli interventi entro la data del 29 APRILE 2010;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera, accogliere la richiesta e prorogare l'Ordinanza n. 534/2010 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 534/2010 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 MAGGIO 2010 fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 26 aprile 2010