Visto la propria Ordinanza n. 1902/2009 con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità allo scopo di disciplinare la circolazione in Via Tobbianese in corrispondenza deli civici 23/e - 23/f;
visto la propria Ordinanza n. 739/2010 istitutiva della nuova viabilità di prolungamento di Via Pietro da Prato;
visto la comunicazione del Settore 4 - Servizio 4G9, Traffico e Segnaletica, trasmessa a mezzo e-mail P.G. n. 50104 del 15 Aprile 2010, relativamente alla corretta esecuzione della segnaletica stradale in loco;
ritenuto pertanto necessario integrare la sopra citata Ordinanza n. 1902/2009 ed adottare ulteriori provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che, ad integrazione dell'Ordinanza n. 1902/2009, dalle ore 09:00 del giorno 19 APRILE 2010 nell'area di intersezione tra le seguenti vie:
1.
è istituita segnaletica di circolazione regolata a rotatoria con senso antiorario, adottando i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
1.1
DARE PRECEDENZA apponendo ad ogni immissione, conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza: dare precedenza ed orizzontale di: striscia trasversale di precedenza;
ROTATORIA CON SENSO DI CIRCOLAZIONE ANTIORARIO apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: rotatoria;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 40 Kmh., apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 40 kmh..
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 16 aprile 2010