VISTO la comunicazione P.G. n. 44898 del 02 Aprile 2010 con la quale il presidente del Centro Sportivo Italiano, con sede in Via Mozza Sul Gorone n. 11, ha richiesto per il giorno 25 Aprile 2010, provvedimenti temporanei di viabilità in alcune vie cittadine allo scopo di svolgere una gara ciclistica competitiva denominata "13 ^ Coppa Aldo Bini", con ritrovo alle ore 08:00, partenza da Via U. Terracini alle ore 09:30 ed arrivo previsto alle ore 13:00 circa;
ACQUISITO in data 19 Aprile 2010 dal Dirigente del Settore Mobilità e Traffico, il nulla osta di competenza, P.G. n. 51658, rilasciato ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., prendendo atto delle modifiche del percorso di gara in precedenza richiesto, da far inserire nell'atto autorizzativo;
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 871 del 20 Aprile 2010 con la quale il Comandante il Corpo di Polizia Municipale ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto;
VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;
RITENUTO di dover disporre, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
VISTI gli articoli 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 N.C.d.S. e successive modificazioni;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; visto lo Statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n.284 del 07.10.1991 e successive modificazioni;
1.
che il giorno 25 APRILE 2010 dalle ore 07:00 fino al termine della corsa e comunque non oltre le ore 14:00, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti
temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
2.
che il giorno 25 APRILE 2010 dalle ore 09:30 fino al termine della corsa e comunque non oltre le ore 13:00, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità :
2.1 corsa su circuito per un totale di cinque passaggi
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito;
l'intera area del circuito dovrà essere opportinamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
2.2
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
RIDETERMINAZIONE DELLE CORSIE DI MARCIA, mediante la posa in opera di un congruo numero di coni conformi alla Fig. II 396 Art. 34 oppure di delineatori flessibili conformi alla Fig. II 397 Art. 34, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: limite massimo di velocità 30 kmh.;
2.3
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
2.3.1
FERMARSI E DARE PRECEDENZA - STOP, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza - stop;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a destra;
2.3.2
SENSO VIETATO verso Via C. Battisti, appponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
2.4
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
2.4.1
STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di preavviso: strada senza uscita;
2.5 preavvisi
al fine di garantire adeguata informazione all'utenza, gli organizzatori dovranno appporre un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, agli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata, è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi:
Durante il periodo di limitazione della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Municipale ovvero gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada impegnati nella manifestazione, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione e del regolare svolgimento della manifestazione, potranno consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al transito della gara, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.
DISPONE
altresì che:
- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito
dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" pubblicato
sulla G.U. 5 febbraio 2003, n. 29 come modificato con decreto del ministero dei trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con
il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando
adeguata segnalazione di inizio e fine manifestazione.
Si evidenzia fin d'ora che la "carovana ciclistica", durante il transito nel nostro territorio, non sarà scortata dalla Polizia Municipale di Prato in quanto il Comando non è in grado di poter assicurare, con il personale a disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta e tantomeno un servizio di vigilanza lungo il percorso di gara;
i responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composta da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione.
Ai fini della tutela della sicurezza dei partecipanti alla gara, degli spettatori e degli utenti della strada presenti lungo il percorso è demandata al Direttore di corsa, al Responsabile dell'organizzazione ed al Funzionario responsabile di P.S. la verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza allo svolgimento della manifestazione sportiva lungo tutto il percorso di gara.
Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare l'area nei tempi previsti dalla presente ordinanza.
Gli organizzatori devono garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, in particolare l'addebito delle spese di ripristino;
gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
RENDE NOTO
Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare R.D.18.06.1931 n 273 art. 68 e da quelli richiamati da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonchè R.D. n 635 art 119-123 e a quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.
Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
Che la manifestazione è svolta sotto la esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori; dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara, pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.
Gli organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.
Conformemente alle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 871 del 20 Aprile 2010 citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.
Si evidenzia in particolare che qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata essa deve essere collocata in loco almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del d.P.R. 445/2000 da effettuarsi a mezzo fax all'Ufficio Ordinanze, al numero 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto.
La presente, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Prato, viene inviata in copia, all'Ufficio Territoriale di Governo di Prato, all'Amministrazione Provinciale di Prato, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, alla Sezione della Polizia Stradale di Prato, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Prato, al Servizio 118, all'ufficio movimento della C.A.P., per debita notizia e per quanto di competenza.
Ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della l. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di rilascio .
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Dlgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavoro Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.
Il presente provvedimento è valido dalle ore 07:00 del giorno 25 APRILE 2010 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 14:00.
Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 21 aprile 2010