Allo scopo di regolare la circolazione stradale in Via di Reggiana, nel tratto compreso tra Via B. Bacci e Via Tobbianese, a seguito della realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati;
visto la comunicazione inoltrata a mezzo fax P.G. n. 47931 del 12 Aprile 2009 e successive integrazioni, con la quale il Settore 4 - Servizio 4H Gestione Rete e Qualità Spazi Pubblici ha richiesto l'adozione di provvedimenti di viabilità in Via di Reggiana, nel tratto compreso tra Via B. Bacci e Via Tobbianese;
atteso che, a seguito di sopralluogo effettuato unitamente a personale del Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, si è rilevato il completamento delle opere di segnaletica stradale relative ai
provvedimenti richiesti;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e fluidità della circolazione, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3°, 6, 7, 38, 39, 40 e 158 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e gli artt. 79, 120 , 149 del Regolamento d'Attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1. provvedimento principale
che dal giorno 12 APRILE 2010 nella sottoelencata
SIA RATIFICATA la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente istituita per l'adozione dei seguenti provvedimenti di viabilità:
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KMH., apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 kmh.;
DOSSO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: dosso, con pannelli integrativi di: serie.
2. Revoca
La presente Ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altro precedente atto, afferente al tratto sopra indicato di Via di Reggiana, in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica
di nuova istituzione.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 12 aprile 2010