Allo scopo di individuare un'area da adibire a posteggio fuori mercato per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche;
visto l'e-mail P.G. n. 036560 del 16 Marzo 2010 trasmessa dal Servizio 4E Sviluppo Economico, con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità per la realizzazione di segnaletica stradale;
visto il Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con D.C.C. 19.06.2003 n. 132;
rilevata la necessità di adottare provvedimenti di viabilità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 22 MARZO 2010 nella sotto elencata via sia istituita un'area mercatale da adibire a posteggio fuori mercato adottando i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA 0 - 24 CON RIMOZIONE FORZATA eccetto l'operatore commerciale autorizzato, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale verticale di divieto: divieto di sosta con
pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata ed orizzontale di delimitazione.
A.S.M. S.p.A. o la ditta esecutrice i lavori, devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, mantenendoli in perfetta efficenza sia di notte che di giorno, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 18 marzo 2010