Vista la propria ordinanza n° 2194 del 04/12/2009, recante "Zona a Traffico Limitato - disciplina generale";
ritenuto opportuno ridurre il numero di permessi rilasciati per il transiti e la sosta nella Zona citata, di seguito più brevemente denominata Z.T.L.;
atteso che una parte dei permessi permanenti della Cat. 3 (pubblica utilità) risultavano rilasciati per assicurare le funzioni istituzionali del Comune di Prato;
visto che nell'ordinanza di cui trattasi si prevede già la possibilità rilascio di permessi temporanei giornalieri per transito e sosta in Z.T.L. a "veicoli impiegati per casi non previsti e prevedibili valutabili di volta in volta dal Comando di Polizia Municipale";
ritenuto che estendere il rilascio di permessi temporanei giornalieri all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale consenta di non procedere al rinnovo di una serie di permessi permanenti finora rilasciati a rappresentanti della comunità, consulenti istituzionali ed impiegati pubblici per assicurare il regolare svolgimento di funzioni ed organismi amministrativi e rappresentativi;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;
che l'ordinanza n° 2194 del 04/12/2009, recante "Zona a Traffico Limitato - disciplina generale" sia integrata come segue:
dopo il paragrafo:
«Sono inoltre autorizzati al transito e/o alla sosta in Z.T.L. previo rilascio di permesso temporaneo giornaliero da parte del Comando di Polizia Municipale, anche subordinato al pagamento di una somma:
è aggiunto il seguente paragrafo:
«Sono infine autorizzati al transito e/o alla sosta in Z.T.L. previo rilascio di permesso temporaneo giornaliero da parte del personale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, appositamente individuato dal Presidente, i veicoli utilizzati da rappresentanti della comunità, consulenti istituzionali ed impiegati pubblici al fine di assicurare il regolare svolgimento di funzioni ed organismi amministrativi e rappresentativi.»
S'informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet sabato 27 febbraio 2010