Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 325/2010

CISL Toscana - Piazza del Comune - lancio di mongolfiere pubblicitarie.
il dirigente

Allo scopo di consentire il giorno 27 Febbraio 2010, lo svolgimento di un'iniziativa pubblica dell'organizzazione sindacale USR CISL Toscana, in una porzione di Piazza del Comune;

visto il Nulla Osta P.G. n. 025440 rilasciato in data 22 Febbraio 2010 dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, allo svolgimento della sopra citata manifestazione;

acquisito contestualmente all'istanza, il Nulla Osta di competenza dell'E.N.A.V., al lancio delle mongolfiere;

acquisita in data 25 Febbraio 2010 con e-mail P.G. n. 027161, l'autorizzazione ai sensi dell' art. 57 del R.D. n. 773/1931 T.U. delle Leggi di P.S., Div. P.A.S.I. / categ. 7.E - nr. 004 / 2010 rilasciata dal Questore di Prato il 25 Febbraio 2010;

acquisita inoltre la comunicazione di pubblica manifestazione, ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 773/1931 T.U. delle Leggi di P.S. presentata alla Questura di Prato in data 18 Febbraio 2010;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione e delle persone addette alla manifestazione, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti di viabilità;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che il giorno 27 FEBBRAIO 2010 dalle ore 08:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 13:00 nella sotto elencata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazza del Comune nell'area prospiciente Palazzo Pretorio, il Caffé delle Logge e la Fontana del Bacchino

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del nuovo codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti a gli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli organizzatori della manifestazione dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

I partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della strada, in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti;

dovrà essere impedito ai partecipanti alla manifestazione di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per altri utenti della strada, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione e contenimento;

dovrà essere garantita la salvaguardia della proprietà pubblica e privata ed in particolare della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica, ai relativi manufatti. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;

dovranno essere rimossi, al termine della manifestazione, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

L'organizzatore assume ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare solleva il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone, animali e/o cose da chiunque subiti.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dell'organizzatore di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. ,in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R., 616/77 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento del corteo ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635).

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella sopra citata autorizzazione n. Dvi. P.A.S.I. / Categ. 7.E - nr. 004 / 2010 rilasciata dal Questore di Prato il 25 Febbraio 2010 ai sensi dell'art. 57 del R.D. n. 773/1931 T.U.L.P.S. ed è, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 05741837700, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte della Società So. Ri. S.p.A., la quale deve essere ostensibile sul luogo oggetto della presente Ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 25 febbraio 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)