Vista la propria Ordinanza n. 106/2010, con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità allo scopo di consentire lavori di risanamento del manto stradale in Viale F.lli Cervi, Viale Nam Dinh e Viale Chang Zhou;
visto la richiesta P.G. n. 022103 inoltrata a mezzo fax il giorno 16 Febbraio 2010 dalla ditta Endiasfalti S.p.A. con sede ad Agliana (PT), Via F. Ferrucci n. 61, esecutrice i lavori per conto del Settore CC - Servizio CF Urbanizzazione Primaria;
preso atto dalla ditta esecutrice, che per problemi tecnici e per lo stato di avanzamento degli stessi, non è possibile ultimare i lavori prima della data del 27 FEBBRAIO 2010;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta e prorogare la sopra citata Ordinanza n. 106/2010 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 106/2010 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 15 MARZO 2010 fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 19 febbraio 2010