Preso atto degli indirizzi dell'Assessorato alla Mobilità e delle istanze pervenute allo stesso dalla Circoscrizione Prato Sud, volte a modificare l'assetto della circolazione in Via A. Soffici in località "Fontanelle";
richiamata la comunicazione della Circoscrizione Prato Sud P.G. n. 46152 dell' 11 Aprile 2011, con la quale la predetta circoscrizione ha dato parere favorevole, fra l'altro, all'istituzione del senso unico di circolazione in Via A. Soffici, tratto compreso tra la Via C. De' Castellani e la Via G. Parini;
rilevata la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di adottare i conseguenti provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N. C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 30 MAGGIO 2011 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, mantenendo l'attuale doppio senso di circolazione apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: doppio senso di circolazione;
1.1
FERMARSI E DARE PRECEDENZA - STOP, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza: fermarsi e dare precedenza - stop ed orizzontale di: striscia trasversale di arresto;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a destra.
2.
SENSO UNICO con direzione da Via G. Parini verso Via C. De' Castellani, revocando l'attuale doppio senso di circolazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo.
2.1
SENSO VIETATO verso Via G. Parini, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
3.
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, mantenendo l'attuale doppio senso di circolazione apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: doppio senso di circolazione;
3.1
DIREZIONE CONSENTITE DIRITTO E DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione consentite diritto e destra;
3.2
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria diritto.
3.3
FERMARSI E DARE PRECEDENZA - STOP, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza: fermarsi e dare precedenza - stop ed orizzontale di: striscia trasversale di arresto;
4.
SENSO UNICO dall'accesso a detta area, posto in prossimità dell'intersezione con la Via del Palasaccio, all'uscita sulla viabilità principale della stessa Via A. Soffici posta all'altezza del civico 9, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
4.1
SENSO VIETATO verso l'uscita dall'area di parcheggio sull'intersezione con la viabilità principale della Via A. Soffici, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
4.2
FERMARSI E DARE PRECEDENZA - STOP, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza: fermarsi e dare precedenza - stop ed orizzontale di: striscia trasversale di arresto;
SENSO VIETATO verso l'area di parcheggio, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
4.2.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria diritto;
5. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altro eventuale precedente ordinanza relativa a Via Ardengo Soffici, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art.3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 25 maggio 2011