Comune di Prato
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Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2529/2010

Proroga Ordinanza n. 872/2009 - Mercato rionale Fontanelle.
il dirigente

Visto la propria Ordinanza n. 872/2009 già prorogata con Ordinanza n. 2401/2009 con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità in Via Maestri del Lavoro, allo scopo di consentire lo svolgimento del mercato rionale settimanale in località Fontanelle, ogni giorno di Sabato di ogni mese, solo giorni feriali;

visto la comunicazione inoltrata a mezzo mail del giorno 08 Ottobre 2010 dal Servizio 4O - Attività Economiche, tendente ad ottenere una proroga ulteriore, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, di accogliere la richiesta e prorogare la sopra citata Ordinanza n. 872/2009 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 20, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che l'Ordinanza n. 872/2009 già prorogata con Ordinanza n. 2401/2009 sia ulteriormente prorogata fino al giorno 31 DICEMBRE 2011 fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese di A.S.M S.p.A.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 28 ottobre 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)