Comune di Prato
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Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2501/2010

Limite massimo di velocità 30 kmh. - Via S. Giorgio.
il dirigente

Visto la richiesta del Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, inoltrata a mezzo fax il giorno 15 Ottobre 2010, tendente ad ottenere l'adozione di provvedimenti di viabilità allo scopo di disciplinare la circolazione in Via S. Giorgio;

rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e fluidità della circolazione, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 29 OTTOBRE 2010 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.

  • Via San Giorgio

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 kmh..

2. Revoche

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro eventuale precedente atto afferente a Via S. Giorgio, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese di A.S.M. S.p.A. società affidataria del Servizio Segnaletica Stradale per conto del Comune di Prato;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze, fax n: 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 25 ottobre 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)