Visto la propria Ordinanza n. 2317/2010 con la quale, a seguito di richiesta della Provincia di Prato - Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile, sono stati adottati provvedimenti di viabilità in un tratto di Via Argine del Fosso, allo scopo di provvedere all'esecuzione di lavori stradali urgenti per il ripristino della sicurezza di un tratto di argine del torrente "Fosso di Iolo";
visto la comunicazione inoltrata a mezzo fax dal responsabile del Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica il giorno 08 Ottobre 2010, con la quale, a seguito di un sopralluogo del predetto servizio effettuato congiuntamente ai tecnici della Provincia di Prato, è stata individuata la necessità di sottoporre al provvedimento di divieto di transito, un tratto più limitato della sopra citata Via Argine del Fosso;
rilevata la necessità, per la sicurezza della circolazione, di revocare la propria Ordinanza n. 2317/2010, e provvedere alla redazione di un nuovo atto;
visti gli artt. 5 comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.s. approvato con D.Lgs. 30.04.1992 ed il relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione aprovato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
che sia REVOCATA la propria Ordinanza n. 2317/2010
2.
che dal giorno 11 OTTOBRE 2010 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 11 NOVEMBRE 2010 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
2.1
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni con pannelli integrativi di validità;
2.2
durante l'intera fase del divieto di transito, il traffico veicolare e pedonale sarà deviato in un apposito bypass viario realizzato con un tratto di strada bianca, opportunamente individuato e
segnalato, adiacente il tratto di strada interdetto al transito;
2.3
al fine di fornire all'utenza la massima informazione, la ditta esecutrice i lavori deve apporre a proprio carico ed a proprie spese un congruo numero di pannelli indicanti i divieti e le deviazioni all'uopo adottate in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice i lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, mantenendoli in perfetta efficenza sia di notte che di giorno, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 11 ottobre 2010