Comune di Prato
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Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2349/2010

Revoca Ordinanze n. 2346/2010 - n. 2347/2010 e n. 2348/2010 - varie vie.
il dirigente

Visto le proprie Ordinanze n. 2346/2010 - n. 2347/2010 e n. 2348/2010 con le quali è stata istituita segnaletica stradale di "sosta riservata alle sole autoivetture" in alcune vie del territorio comunale;

atteso che per mero errore di trascizione nelle medesime Ordinanze non sono stati riportati gli elementi riconducibili al soggetto deputato all'apposizione della relativa segnaletica stradale;

rilevata pertanto la necessità, per i motivi di cui sopra, di revocare le sopra citate Ordinanze, procedendo nel contempo all'emissione dei nuovi atti;

visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;

dato atto del parere favorevole del Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che SIANO REVOCATE le Ordinanze n. 2346/2010 - n. 2347/2010 e n. 2348/2010

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 8 ottobre 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)