Visto la comunicazione di intervento urgente ed il successivo fax della Provincia di Prato - Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile Prot. Prov. PO n. 34042 del 05 Ottobre 2010, con cui quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità allo scopo di provvedere all'esecuzione dilavori stradali urgenti per il ripristino di un tratto di argine del torrente "Fosso di Iolo";
rilevata la necessità, per la sicurezza della circolazione, di adottare provvedimenti urgenti di viabilità;
visti gli artt. 5 comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.s. approvato con D.Lgs. 30.04.1992 ed il relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione aprovato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dalle ore 14:00 del giorno 05 OTTOBRE 2010 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 23 OTTOBRE 2010 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
DIVIETO DI TRANSITO eccetto residenti e frontisti nelle fasce orarie consentite, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;
DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI eccetto residenti e frontisti nelle fasce orarie consentite, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni con pannelli integrativi di validità e di eccezione;
1.1
durante l'intera fase del divieto di transito, è fatto carico alla ditta esecutrice i lavori di informare i residenti e frontisti che l'accesso e l'uscita sarà consentito nelle seguenti fasce orarie giornaliere:
2.
Al fine di fornire all'utenza la massima informazione, la ditta esecutrice i lavori deve apporre a proprio carico ed a proprie spese un congruo numero di pannelli indicanti i divieti e le deviazioni all'uopo adottate in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice i lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, mantenendoli in perfetta efficenza sia di notte che di giorno, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 6 ottobre 2010