Visto la richiesta P.G. n. 2010/0071693 del 28 Maggio 2010, inoltrata dall'Ing. Massimo Perri, con studio in Viale V. Veneto n. 23, non in proprio ma in nome e per conto dell'impresa La Greca S.r.l., con sede a Montemurlo in Via Milano n. 79, tesa ad ottenere l'emissione di Ordinanza Sindacale per l'apertura al transito della nuova viabilità in diramazione di Via delle Pollative;
vista la D.G.C. 16.06.2009 n. 278 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato toponimi a nuove aree di circolazione, sosta e rotatorie, denominando la sopra citata area con il toponimo di "Campo degli Spighi";
atteso che il richiedente ha dichiarato:
preso atto che negli oneri di urbanizzazione era stata prevista la realizzazione di uno stallo riservato allo stazionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 25 Ottobre 2010 da personale dell'Ufficio Ordinanze e constatato che in loco è presente segnaletica verticale e orizzontale conforme al Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente ed inoltre adottare provvedimenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta in Via Campo degli Spighi;
visti gli artt. 5/comma 3°, 6, 7, 39, 40, 158 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
visti gli artt. 120 e 149 del Regolamento di attuazione del citato codice,approvato con D.Lgs. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 25 OTTOBRE 2010 nella sottoelencata via sono adottati i seguenti provvedimenti di viabilità, ratificando all'uopo la segnaletica ivi collocata:
DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA eccetto cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, rimozione forzata ed eccezione.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 28 ottobre 2010