Allo scopo di disciplinare la circolazione e la sosta in un tratto di Via Genova;
visto la comunicazione inoltrata a mezzo fax del giorno 15 Settembre 2010 dal Responsabile del Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità;
rilevata la necessità, per la sicurezza e fluidità della circolazione, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3°, 6, 7, 39, 40 e 158 del N.C.d.S. approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
visti gli artt. 120 e 149 del Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione del sopra citato codice, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 24 SETTEMBRE 2010 nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1. Provvedimento principale
DIVIETO DI FERMATA AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata;
1.1
INIZIO apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pannello integrativo inizio;
1.2
FINE apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pannello integrativo fine.
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, afferente al sopra indicato tratto di Via Genova, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la
segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del N.C.d.S. ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del N.C.d.S., entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 22 settembre 2010