Vista la propria ordinanza n°2142, pari data;
rilevato che per mero errore materiale è stata ivi indicata la competenza del Dirigente all'emissione dell'atto, trattandosi di integrazione all'ordinanza n°542/2010 «Area pedonale urbana - disciplina generale» adottata per il Sindaco a firma dall'Assessore alla Mobilità;
visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1982, n°285, Nuovo codice della strada;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
che sia revocata l'ordinanza n°2142, pari data.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 21 settembre 2010