Comune di Prato
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Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2034/2010

Gara ciclistica competitiva: "47^ Coppa 29 Martiri di Figline di Prato.
il dirigente

VISTO le disposizioni dell'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 Ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 8 Novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17.06.2003;

VISTO la L.R. n. 16 del 03.03.2003;

VISTA la determinazione n. 3151 del 03 Settembre 2010 con la quale il Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Prato ha autorizzato per il giorno 12 Settembre 2010 lo svolgimento della corsa ciclistica competitiva denominata "47^ Coppa 29 Martiri di Figline di Prato" come richiesto dal presidente del Associazione Ciclistica Pratese 1927 con sede in Prato, con partenza dei concorrenti prevista per le ore 13:00 nel Comune di Vaiano ed arrivo previsto per le ore 16:30 circa in Via di Cantagallo a Prato;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio 4G Mobilità, Traffico e Segnaletica non ha ravvisato, ai sensi dell'art. 9 N.C.d.S., alcun elemento ostativo allo svolgimento della sopra citata manifestazione;

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n.300/A/55805/116/1 del 9 novembre 1998, dalla nota M/2413/64 del 30.09.2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara.

VISTO lo statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e succ. modificazioni;

RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che il giorno 12 Settembre 2010 dalle ore 13:00 fino al termine del passaggio dei partecipanti alla gara ciclistica competitiva e comunque non oltre le ore 16:30 nelle sottoelencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Divieti di sosta

  • Via di Cantagallo nel tratto compreso tra Via Fonda di Figline e Via Vecchia di Cantagallo
  • Piazzale di Figline

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione;

2. Primo passaggio sul territorio comunale

  • Via Bologna nel tratto compreso tra il disinnesto dalla S.R. 325 a Viale F.lli Cervi, per l'ingresso nel territorio del Comune di Prato
  • Viale Fratelli Cervi
  • Via di Cantagallo nel tratto compreso tra Viale F.lli Cervi e Via Sette Marzo
  • Via Sette Marzo
  • Via Ofelia Giugni nel tratto compreso tra Via Sette Marzo e Viale F.lli Cervi
  • Viale Fratelli Cervi nel tratto compreso tra Via O. Giugni e Via Montalese
  • Via Montalese nel tratto compreso tra Viale F.lli Cervi ed il confine territoriale con il Comune di Montemurlo (PO), per l'uscita dal territorio del Comune di Prato

3. Secondo passaggio sul territorio comunale

  • Via Federigo Melis nel tratto compreso tra i confine territoriale con il Comune di Montemurlo (PO) e Via di Maliseti, per l'ingresso nel territorio del Comune di Prato
  • Via di Maliseti nel tratto compreso tra Via F. Melis e Via della Pace
  • Via della Pace
  • Viale Nam Dinh nel tratto compreso tra Via della Pace e Viale F.lli Cervi
  • Viale Fratelli Cervi
  • Via Bologna nel tratto compreso tra Viale F.lli Cervi e l'innesto con la S.R. 325, per l'uscita dal territorio del Comune di Prato

4. Terzo passaggio sul territorio comunale

  • Via Bologna nel tratto compreso tra il disinnesto della S.R. 325 e Viale F.lli Cervi, per l'ingresso nel territorio del Comune di Prato
  • Viale Fratelli Cervi nel tratto compreso tra Via Bologna e Via di Cantagallo
  • Via di Cantagallo nel tratto compreso tra Viale F.lli Cervi ed il confine territoriale con il Comune di Vaiano (PO), per l'uscita dal territorio del Comune di Prato

5. Quarto passaggio sul territorio comunale ed arrivo

  • Via Bologna nel tratto compreso tra il disinnesto della S.R. 325 e Viale F.lli Cervi, per l'ingresso nel territorio del Comune di Prato
  • Viale Fratelli Cervi nel tratto compreso tra Via Bologna e Via di Cantagallo
  • Via di Cantagallo nel tratto compreso tra Viale F.lli Cervi ed il Circolo ARCI 29 Martiri di Figline di Prato, per l'arrivo della corsa

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE limitatamente alle fasi di passaggio e di arrivo dei partecipanti alla corsa ciclistica competitiva.

La suddetta sospensione temporanea della circolazione dovrà avvenire con congruo anticipo rispetto all'effettivo passaggio dei partecipanti alla gara ciclistica sopra citata, onde evitare possibili rallentamenti della circolazione che possano determinare situazioni di pericolo e/o intralcio.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di Polizia Municipale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti a gli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 2003, n. 29 come modificato con decreto del ministero dei trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione di inizio e fine manifestazione.

Si evidenzia fin d'ora che la "carovana ciclistica", durante il transito nel nostro territorio, non sarà scortata dalla Polizia Municipale di Prato in quanto il Comando non è in grado di poter assicurare, con il personale a disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta e tantomeno un servizio di vigilanza lungo il percorso di gara.

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composta da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione;

se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare l'area nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori devono garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione.

Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, in particolare l'addebito delle spese di ripristino;

gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare R.D.18.06.1931 n 273 art. 68 e da quelli richiamati da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonchè R.D. n 635 art 119-123 e a quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la manifestazione è svolta sotto la esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori; dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara. Pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Prato n. 3151 del 03 Settembre 2010, citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

Si evidenzia in particolare che qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata essa deve essere collocata in loco almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. 445/2000 da effettuarsi a mezzo fax al numero 05741837700, prima della decorrenza del presente atto.

La presente, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Prato, viene inviata in copia, all'Ufficio Territoriale di Governo di Prato, all'Amministrazione Provinciale di Prato, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, alla Sezione della Polizia Stradale di Prato, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Prato, al Servizio 118, all'ufficio movimento della C.A.P., per debita notizia e per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della l. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di rilascio .

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Dlgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavoro Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido il giorno 12 SETTEMBRE 2010 delle ore 13:00 fino al termine manifestazione e comunque non oltre le ore 16:30.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 6 settembre 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)