Allo scopo di consentire l'installazione di un ponteggio nell'ambito di lavori edili, presso l'edificio della Chiesa di Gonfienti;
visto la richiesta presentata con e-mail il giorno 30 Agosto 2010 da So.Ri. S.p.A., con pratica Asup. n. 1731/2010;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 06 SETTEMBRE 2010 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 15 NOVEMBRE 2010 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 3.00 di larghezza, apponendo conforme e idonea segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;
STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO:
TRANSITO ALTERNATO A VISTA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: dare precedenza nel senso unico alternato, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: diritto di precedenza nel senso unico alternato, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: limite massimo di velocità 30 kmh.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice i lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 31 agosto 2010