VISTE le disposizioni dell'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 Ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 8 Novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17.06.2003;
VISTA la L.R. n. 16 del 03.03.2003;
VISTA la determinazione n. 3211 del 10 Settembre 2010 Prot. P.G. n. 113259 del 10 Settembre 2010, con la quale il Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ha autorizzato per il giorno 19 Settembre 2010 lo svolgimento della corsa ciclistica competitiva cat. Professionisti denominata "65° Gran Premio Industria e Commercio di Prato" come richiesto dal presidente dell'Associazione Ciclistica Pratese 1927, con sede in Via G. Garibaldi n. 63, con partenza, passaggi ed arrivo su strade cittadine il giorno 19 Settembre 2010;
PRESO ATTO che il Dirigente del Settore 4 - Ambiente, Mobilità, Grandi Infrastrutture e Protezione Civile non ha rilevato la sussistenza di elementi ostativi allo svolgimento della sopra citata manifestazione ciclistica competitiva né eventuali prescrizioni e/o cautele ritenute da far inserire nell'atto autorizzatorio;
PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;
RITENUTO di dover disporre ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n.300/A/55805/116/1 del 9 novembre 1998, dalla nota M/2413/64 del 30.09.2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara.
VISTO lo statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e succ. modificazioni;
RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
che dalle ore 08:00 del 18 SETTEMBRE 2010 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 20:00 del 19 SETTEMBRE 2010 in occasione della gara ciclistica denominata "65° Gran Premio Industria e Commercio" nelle sottoelencate vie e/o piazze siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1. Divieti di sosta per montaggio strutture
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO LATI , apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
che il giorno 19 SETTEMBRE 2010
2. Divieti per fasi partenza della gara ciclistica
2.1
dalle ore 08:00 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 20:00 in
2.1.1
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
2.1.2
DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli al seguito della gara opportunamente filtrati da personale dell'organizzazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di eccezione;
2.2
dalle ore 11:00 alle ore 12:30 in
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente al transito della carovana ciclistica;
3. Divieti per fasi del rientro sul territorio comunale e dell'arrivo della gara ciclistica
3.1
dalle ore 12:00 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 18:00
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
3.2
dalle ore 14:30 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 18:00
3.2.1
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente al transito completo della carovana al seguito della gara ciclistica;
3.2.2
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito circoscrivendo l'area interdetta alla circolazione a mezzo di barriere stradali di sicurezza.
4. Particolari prescrizioni
4.1
durante le fasi di sospensione temporanea della circolazione per il transito della carovana ciclistica da Via Paronese
DIVIETO DI TRANSITO nel sottopasso di Via Roma in entrambi i sensi di marcia, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito;
il traffico veicolare proveniente dal lato di Via di Baciacavallo sarà deviato sul soprappasso di Via Roma;
4.1.1
durante le fasi di sospensione temporanea della circolazione per il transito della carovana ciclistica da Via Fiorentina
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;
4.2
durante la fase di divieto di transito relativo alla parte di gara su circuito cittadino;
4.2.1
nel tratto compreso tra Via F. Ferrucci e Via F. Tacca;
SENSO UNICO con direzione di Via F. Tacca, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo e revocando nel contempo il senso unico di circolazione esistente;
4.2.2
all'intersezione con Via F. Tacca;
FERMARSI DARE PRECEDENZA - STOP, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza - stop;
DIREZIONE CONSENTITA DIRITTO E SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite diritto e sinistra;
SENSO VIETATO, in direzione di Piazza San Marco per i veicoli provenienti da Via Bettino, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
4.3
durante la fase di divieto di transito relativo alla parte di gara su circuito cittadino;
DIREZIONE CONSENTITA DIRITTO E DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite diritto e destra;
SENSO VIETATO, in direzione di Via F. Ferrucci per i veicoli provenienti da Via Frà Bartolomeo, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
4.4
durante la fase di divieto di transito relativo alla parte di gara su circuito cittadino;
4.4.1
nel tratto compreso tra Via Arc. A. Martini e Via G. Mazzini;
SENSO UNICO con direzione da Via G. Mazzini a Via Arc. Martini, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo e revocando nel contempo il senso unico di circolazione esistente;
4.4.2
all'intersezione con Via Arc. Martini
SENSO VIETATO, in direzione di Via S. Silvestro per i veicoli provenienti da Viale V. Veneto e da Via Arc. Martini, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
4.4.3
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;
4.4.4
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;
4.4.5
SENSO VIETATO in direzione di Viale Piave, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
4.5
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;
4.5.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;
4.6
durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione, anche al fine di indicare adeguati percorsi alternativi, dovrà essere posta in opera segnaletica di preavviso e di deviazione temporanea nelle sotto elencate vie:
4.6.1
4.6.2
CODA PER GARA CICLISTICA, apponendo conforme idonea segnaletica di: coda con pannello integrativo, nelle sotto elencate vie:
4.6.3
4.7
in concomitanza con la gara in questione, i servizi di linea di trasporto pubblico locale di persone subiranno le seguenti deviazioni:
4.7.1
LAM ROSSA per la linea con direzione da Prato a Grignano:
- dalle ore 08:00 alle ore 14:00 Via Pomeria, Via del Romito, Via A.Zarini, Via del Castagno;
- dalle ore 14:00 alle ore 20:00 Via B. Buozzi, Via N. Machiavelli, Via Sem Benelli, Viale Borgovalsugana, Ponte Petrino, Viale della Repubblica, Viale L. da Vinci, Via Fiorentina;
4.7.2
LAM ROSSA per la linea con direzione da Grignano a Stazione/S.Lucia:
- dalle ore 08:00 alle ore 14:00 Via C. Livi, Via Don Arcangeli, Via Frascati, Via del Ceppo Vecchio, Viale Piave, Piazza San Marco, Viale V. Veneto;
- dalle ore 14:00 alle ore 20:00 Via A. Zarini, Via S. Botticelli, Via F. Ferrucci, Via F. Tacca;
4.7.3
LINEA 78 proveniente da Mezzana
- dalle ore 14:00 alle ore 20:00 Via S. Botticelli, Via F. Ferrucci, Via F. Tacca, Viale V. Veneto.
In ciascun punto dei percorsi sopra indicati per lo svolgimento della gara ciclistica, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti e/o dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica"; in ogni caso, la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.
Durante i periodi di sospensione temporanea della circolazione:
è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara ciclistica, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei partecipanti e/o dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nei percorsi interessati dal transito della gara ciclistica (ovvero sulle corsie o nei tratti interessati dalle limitazioni sopraindicate);
è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti e/o dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Municipale ovvero gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada impegnati nella gara ciclistica, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione e del regolare svolgimento della stessa manifestazione, potranno consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al transito della stessa manifestazione, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti e/o i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.
DISPONE
altresì che:
gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 2003, n. 29 come modificato con decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della gara in corso, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione di inizio e fine gara.
I responsabili dell'organizzazione della gara ciclistica predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra, addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composto da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" suddetto e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione. Gli organizzatori devono garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico.
In ogni caso a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione gli organizzatori della gara ciclistica dovranno adoperarsi affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, in particolare l'addebito delle spese di ripristino.
Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati da ciascuna manifestazione.
RENDE NOTO
che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti e a quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della gara ciclistica vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite S.O.R.I. s.p.a. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;
che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;
che la gara ciclistica è svolta sotto la esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione; in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: A) dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, B) dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla gara ciclistica, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara; pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti e del pubblico.
Gli organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.
Conformemente alle prescrizioni della Determinazione del Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio della Provincia di Prato n. 3211 del 10 Settembre 2010, P.G. n. 113259 del 10 Settembre 2010 citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi d'informazione.
Gli organizzatori della manifestazione dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S., D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), e di adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al movimento dei pedoni.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
La presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Prato, viene inviata in copia, all'Ufficio Territoriale di Governo di Prato, all'Amministrazione Provinciale di Prato, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, alla Sezione della Polizia Stradale di Prato, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Prato, al Servizio 118, all'ufficio movimento della C.A.P., per debita notizia e per quanto di competenza.
Ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di rilascio.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavoro Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.
Il presente provvedimento è valido dalle ore 08:00 del giorno 18 SETTEMBRE 2010 alle ore 20:00 del giorno 19 SETTEMBRE 2010.
Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 10 settembre 2010