Visto la mail del giorno 03 Agosto 2010 con la quale il Settore 4 - Servizio 4H Gestione Rete Stradale e Qualità Spazi Pubblici ha richiesto l'adozione di provvedimenti di viabilità allo scopo di
individuare un'area da riservare alla sosta di ciclomotori e motocicli in Piazza San Rocco sul lato opposto al civico 7, a seguito di lavori di riqualificazione della summenzionata piazza afferenti
il "Progetto di riqualificazione di piazze e strade del Centro Storico";
visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 19 Agosto 2010 da personale dell'Ufficio Ordinanze e riscontrato che in loco è presente segnaletica stradale orizzontale e verticale conforme al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
rilevata pertanto la necessità, per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta in Piazza S. Rocco, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti di viabilità a ratifica della segnaletica stradale esistente;
visti gli artt. 5/comma 3°, 6, 7, 39, 40 e 158 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;
visti gli artt. 120 e 149 del Regolamento di attuazione del citato codice, approvato con D. Lgs. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 19 AGOSTO 2010 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità, ratificando la segnaletica stradale ivi collocata:
1.
istituzione di n. 02 (due) stalli riservati alla sosta dei ciclomotori e motocicli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di parcheggio, di ciclomotore e di motociclo;
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro eventuale precedente atto, afferente al tratto sopra indicato di Piazza San Rocco, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet sabato 21 agosto 2010