Visto la mail del 29 Luglio 2010 con la quale il Settore 4 - Servizio 4H Gestione Rete Stradale e Qualità Spazi Pubblici ha richiesto l'adozione di provvedimenti di viabilità allo scopo di individuare un'area da riservare alla sosta di ciclomotori e motocicli in Via F. Filzi sul fronte del civico 7;
rilevata pertanto la necessità di adottare i provvedimenti di viabilità richiesti ed istituire stalli di sosta riservati ai ciclomotori ed ai motocicli;
visti gli artt. 5/comma 3°, 6, 7, 39, 40 e 158 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;
visti gli artt. 120 e 149 del Regolamento di attuazione del citato codice, approvato con D. Lgs. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 24 AGOSTO 2010 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
istituzione di stalli riservati alla sosta dei ciclomotori e motocicli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di parcheggio, di ciclomotore e di motociclo;
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro eventuale precedente atto afferente al tratto sopra indicato di Via F. Filzi, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet sabato 21 agosto 2010