Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 43/2010

"Terra di Prato" - Mercato dei produttori agricoli e del piccolo artigianato.
il dirigente

Allo scopo di consentire per l'anno 2010 lo svolgimento del mercato dei produttori agricoli e del piccolo artigianato locali, denominati "Terra di Prato";

visto la comunicazione P. G. n. 157714 del 17 Dicembre 2009 trasmessa dal Dirigente del Servizio Attività Promozionali, col la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità in un tratto di Piazza del Mercato Nuovo;

visto la D.G.C. 10.03.2009 n. 60 con la quale, recepito il Decreto Min. P.A.F. del 20.11.2007 "Attuazione dell'art. 1/comma 1065 lella Legge 27.12.2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli" e la D.G.R.Toscana 14.05.2007 n. 335 "Progetto regionale 'Filiera Corta' Rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani", è stato istituito il sopra citato mercato di prodotti locali;

rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza della circolazione, degli addetti alla vendita e degli avventori, adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 20 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che nella sotto elencata

  • Piazza del Mercato Nuovo nel quadrante prospiciente il Viale G. Galilei e più precisamente sul fronte del tratto compreso tra il civico 1/D ed il civico 4 ed in proierzione ortogonale, sul fronte del tratto compreso tra il civico 2 ed il civico 4 di Via G. Bresci

siano adottati, secondo le modalità e le fasi di seguito riportate, i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di eccezione, perimetrando l'area adibita all'attività di vendita, mediante barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

1.

  • dalle ore 08:00 del giorno 15 GENNAIO 2010 alle ore 12:00 del giorno 17 GENNAIO 2010;
  • dalle ore 08:00 del giorno 19 FEBBRAIO 2010 alle ore 12:00 del giorno 21 FEBBRAIO 2010;
  • dalle ore 08:00 del giorno 19 MARZO 2010 alle ore 12:00 del giorno 21 MARZO 2010;

2.

nei giorni:

  • 17 APRILE 2010
  • 15 MAGGIO 2010
  • 19 GIUGNO 2010
  • 17 LUGLIO 2010
  • 18 SETTEMBRE 2010
  • 16 OTTOBRE 2010

dalle ore 06:00 alle ore 14:00;

3.

  • dalle ore 08:00 del giorno 19 NOVEMBRE 2010 lle ore 12:00 del giorno 21 NOVEMBRE 2010;
  • dalle ore 08:00 del giorno 17 DICEMBRE 2010 alle ore 12:00 del giorno 19 DICEMBRE 2010.

I produttori e/o gli addetti alla vendita dei prodotti agricoli locali dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o dei Servizi di Polizia.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

A.S.M. S.p.A. Società affidataria del Servizio Segnaletica Stradale per conto del Comune di Prato, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture e/o addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine delle operazioni di mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzatore, dovrà contattare l'Azienda A.S.M. s.p.a. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.

L'organizzatore assume ogni responsabilità derivante dalle attività svolte ed in particolare solleva il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai venditori a qualsiasi titolo, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dei produttori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura di A.S.M. S.p.A.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori addetti all'attività di vendita dei prodotti agricoli locali, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 12 gennaio 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)