Visto la propria Ordinanza n. 542/2010 con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità allo scopo di disciplinare l'istituzione dell'Area Pedonale Urbana "A.P.U";
visto la richiesta inoltrata in data 22 Luglio 2010 dal Settore 4G9, Traffico e Segnaletica, con la quale, facendo seguito agli indirizzi dell'Assessorato alla Mobilità, è stata richiesta l'adozione della nuova disciplina della sosta in Via Benedetto Cairoli ed in Via Pier Cironi;
dato atto che Via Benedetto Cairoli e Via Pier Cironi ricadono entrambe nell'Area Pedonale Urbana;
ritenuto pertanto necessario integrare la sopra citata Ordinanza n. 542/2007 ed adottare ulteriori provvedimenti di viabilità, al fine di integrare la segnaletica esistente;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che, ad integrazione dell'Ordinanza n. 542/2010, dal giorno 24 SETTEMBRE 2010 nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
SOSTA CONSENTITA 0 -24 autorizzati cat. 8/A e spazio riservato Prefettura, apponendo conforme e idonea segnaletica di divieto di sosta: con pannelli integrativi di validità;
2.
SOSTA CONSENTITA 0 - 24 autorizzati cat. 8/A, apponendo conforme e idonea segnaletica di divieto di sosta: con pannelli integrativi di validità;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 21 settembre 2010