Preso atto a mezzo della comunicazione di A.S.M. S.p.A. di cui al P.G. n. 96594 del 27 luglio 2010 della richiesta di revoca, a causa dell'avvenuto decesso del concessionario, dello stallo sosta invalidi disposto in Via Vulcano in prossimità dell'intersezione con Via Cava con riserva a favore del titolare del contrassegno n. 829, istituito con Ordinanza n. 2270/2006;
rilevata pertanto l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti di viabilità adottati relativi allo stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio della persona invalida titolare del contrassegno n. 829 posto in Via Vulcano, ripristinando al suo posto uno stallo per la sosta di veicoli senza riserva di diritto;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;
dato atto del parere favorevole del Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 16 AGOSTO 2010 in
sia revocato lo stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione, con riserva a favore del titolare del contrassegno n. 829; , istituito con Ordinanza n. 2270/2006
La presente Ordinanza revoca la sola parte dell'Ordinanza n. 2270/2006, nonchè di ogni precedente atto che risulti in contrasto a quanto sopra disposto.
A.S.M. S.p.A., società affidataria del servizio segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve rimuovere la segnaletica speciale installata per la riserva di sosta di cui sopra e ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale conformemente alla disciplina della sosta disposta in loco.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 13 agosto 2010