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Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1641/2010

Istituzione di stalli di sosta invalidi generici - Via del Chiasso.
il dirigente

Visto la propria Ordinanza n. 1581/2010 con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità per la disciplina della circolazione in Via del Chiasso, come da comunicazione del giorno 09 Luglio 2010 inoltrata a mezzo fax dal Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica;

visto l'esito del successivo sopralluogo effettuato in data 06 Agosto 2010 da personale dell'Ufficio Ordinanze e constatato che sul posto era presente segnaletica verticale e orizzontale conforme al Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

rilevata pertanto la necessità, al fine di disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta nella sopra citata area, di adottare provvedimenti di viabilità a ratifica della segnaletica stradale esistente;

visti gli artt. 5/comma 3°, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

visti gli artt. 120 , 149 e 381 del Regolamento di attuazione del citato codice, approvato con D.Lgs. 16.12.1992 n. 495;

visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/96 e 74 del D.Lgs. n. 196/2003;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 09 AGOSTO 2010 nella sottoelencata via:

  • Via del Chiasso sul lato opposto al civico 42

sono istituiti n. 02 (due) stalli per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di esecuzione, ratificando la segnaletica all'uopo istituita.

La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all'esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, del sopracitato contrassegno.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore 4 - Servizio 4G9 Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 9 agosto 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)