Visto la propria Ordinanza n. 1581/2010 con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità per la disciplina della circolazione in Via del Chiasso, come da comunicazione del giorno 09 Luglio 2010 inoltrata a mezzo fax dal Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica;
rilevata la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, data la presenza sul lato opposto al civico 42 della medesima via di un'area destinata allo stazionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, di adottare i provvedimenti di viabilità richiesti istituendo all'uopo la necessaria segnaletica stradale;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 12 AGOSTO 2010 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA eccetto cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, rimozione forzata ed eccezione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 9 agosto 2010