Comune di Prato
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Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1582/2010

Sosta consentita alle sole autovetture - Via Papa Giovanni Paolo I°.
il dirigente

Atteso che nell'archivio cartaceo ed informatico dell'Ufficio Ordinanze non è stato reperito alcun atto istitutivo di provvedimenti di viabilità per Via Papa Giovanni Paolo I° che consenta la sosta alle sole autovetture;

visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 19 Luglio 2010 da personale dell'Ufficio Ordinanze, con il quale si è riscontrata la presenza di segnaletica di "sosta consentita alle sole autovetture" nella sopra indicata via;

preso atto delle disposizioni del Comandante il Corpo di Polizia Municipale trasmesse a mezzo mail del giorno 20 Luglio 2010;

rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza della circolazione, di adottare provvedimenti di viabilità, a ratifica della segnaletica presente;

visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 19 LUGLIO 2010 nella sottoelencata via sono adottati i seguenti provvedimenti di viabilità, a ratifica della segnaletica all'uopo istituita:

1.

  • Via Papa Giovanni Paolo I° nell'intera sede stradale

SOSTA CONSENTITA ALLE SOLE AUTOVETTURE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannelli integrativi di autovettura.

2. Revoche

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, afferente a Via Papa Giovanni Paolo I°, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 21 luglio 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)