Visto la comunicazione del giorno 09 Luglio 2010 inoltrata a mezzo fax dal Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità in un tratto di Via delle Ruote;
preso atto della risoluzione del Min. II.TT. 14.09.2008 prot. 84626 inerente la tipologia del dissuasori di sosta da impiegare nella funzione di arredo stradale secondo il disposto dell'Art. 180 del D.P.R. 196.12.1992 n. 495;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti di viabilità mediante la collocazione di dissuasori di sosta;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 26 LUGLIO 2010 nella sottoelencata via siano collocati dissuasori di sosta conformi all'art. 180 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento di Attuazione del N.C.d.S.:
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 22 luglio 2010