Comune di Prato
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Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1474/2010

Mercato dei produttori agricoli e del piccolo artigianato - integrazione Ordinanza n. 43/2010.
il dirigente

Visto la propria Ordinanza n. 43/2010 con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità allo scopo di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "Terra di Prato" - Mercato dei Produttori agricoli e del piccolo artigianato in Piazza del Mercato Nuovo;

visto la successiva comunicazione del Servizi Sviluppo Economico tendente ad ottenere, in considerazione dello svolgimento di particolari attività mercatali, l'integrazione della sopra citata Ordinanza n. 43/2010 con l'adozione di ulteriori provvedimenti di viabilità;

dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica;

ritenuto necessario, per motivi di sicurezza della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare ulteriori provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

1.

che nei giorni 16 e 17 LUGLIO 2010 nella sotto elencata piazza, ad integrazione di quanto disposto con precedente Ordinanza n. 43/2010, fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima ordinanza, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.1

dalle ore 07:00 del giorno 16 LUGLIO 2010 fino alle ore 14:00 del giorno 17 LUGLIO 2010

  • Piazza del Mercato Nuovo limitatamente agli spazi individuati per attività mercatale contrassegnati dai numeri 77 e 78

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

1.2

il giorno 17 LUGLIO 2010 dalle ore 07:00 alle ore 14:00

  • Piazza del Mercato Nuovo nell'intero primo quadrante individuato per attività mercatale prospiciente il Viale G. Galilei

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

A.S.M. S.p.A. Società affidataria del Servizio Segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti e dei pedoni, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese di A.S.M. S.p.A.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze, fax n: 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico del responsabile della cerimonia, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 8 luglio 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)