Comune di Prato
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Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1418/2010

Integrazione Ordinanza n. 711/2007 -Viale dell'Unione Europea.
il dirigente

Visto la propria Ordinanza n. 711/2007 con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità allo scopo di disciplinare la circolazione nel Viale dell'Unione Euopea;

visto il sopralluogo effettuato in data 28 giugno 2010 rilevando difformità tra la segnaletica all'uopo istituita e l' Ordinanza di viabilità sopracitata;

ritenuto pertanto necessario integrare la sopra citata Ordinanza n. 711/2007 ed adottare ulteriori provvedimenti di viabilità, al fine di ratificare la segnaletica esistente;

visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che, ad integrazione dell'Ordinanza n. 711/2007, dal giorno 01 LUGLIO 2010 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via dell'Unione Europea

TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE, apponendo conforme e idonea segnanaletica stradale di: transito vietato alle macchine agricole.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica speciale verticale conforme a quanto disposto dall'Art. 117 al Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice le opere di urbanizzazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 30 giugno 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)