Allo scopo di individuare un'area destinata al carico e scarico di cose, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei soli giorni feriali, in modo tale da consentire che tali operazioni si svolgano in sicurezza e senza creare pericolo o intralcio alla circolazione, come da comunicazione del giorno 16 Giugno 2010 trasmessa a mezzo fax dall'Area 4H - Gestione Rete Stradale e Qualità Spazi Pubblici, con la quale è stata richiesta all'uopo l'adozione di provvedimenti di viabilità in Via del Ceppo Vecchio sul fronte del civico 8;
rilevata la necessità, per la sicurezza e fluidità della circolazione, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3°, 6, 7, 39, 40 e 158 del N.C.d.S. approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
visti gli artt. 120 e 149 del Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione del citato codice, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 01 LUGLIO 2010 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
sia istituita un'area destinata ai veicoli per il carico e scarico di cose con validità dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei soli giorni feriali, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del N.C.d.S. ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del N.C.d.S., entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 29 giugno 2010