Comune di Prato
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Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1093/2010

Revoca integrazione Ordinanza n. 1020/2010 - Festa degli Ambulanti.
il dirigente

Visto la propria Ordinanza n. 1086/2010 con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità ad integrazione dell'Ordinanza n. 1020/2010 per lo svolgimento della manifestazione denominata "Festa degli Ambulanti 2010", che si terrà in alcune vie e piazze del centro cittadino nei giorni 23 e 30 Maggio 2010 con le modalità comunicate dal Servizio 4E Sviluppo Economico con Determinazione n. 282 del 03 Marzo 2010;

preso atto della comunicazione P.G. n. 67999 del 21/05/2010 del Dirigente del Servizio 4G circa le problematiche evidenziate dal servizio dei Commissari di Coordinamento circa la gestione dell'area di intersezione tra Piazza San Marco - Via Pomeria - Via F. Ferrucci;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione e dei partecipanti alla manifestazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, di revocare l'Ordinanza n. 1086/2010 e di adottare ulteriori provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che nei giorni 23 e 30 MAGGIO 2010 dalle ore 06:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 21:00, nella sottoelencata piazza, ad integrazione di quanto disposto con precedente Ordinanza n. 1020/2010, fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima ordinanza, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.

SIA REVOCA L'ORDINANZA N. 1086/2010

2.

  • Piazza San Marco nel tratto di scorrimento adiacente il giardino dal lato est della medesima piazza, compreso tra lo stesso giardino e l'aiuola spartitraffico prospiciente i civici 31 - 35

SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE con direzione dal lato del civico 28 verso il civico 36, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;

tale provvedimento viene adottato a seguito dell'indicazioni emerse nella nota di cui al P.G. n. 67999 del 21/05/2010 del Dirigente del Servizio 4G.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

A.S.M. S.p.A., Società affidataria del servizio di segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti e dei pedoni, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese di A.S.M. S.p.A.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze, fax n: 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore 4 - Servizio 4G9 Traffico e Segnaletica e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico del responsabile della cerimonia, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 21 maggio 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)