Visto la comunicazione P.G. n. 67205 del 25 Maggio 2009 inoltrata via fax dal Settore CC - Servizio CF Urbanizzazione Primaria, con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità allo scopo di disciplinare la circolazione dei nuovi tratti di pista ciclabile e pedonale, in prolungamento della pista ciclabile di Via A. Pigafetta, realizzati in varie vie dell'abitato di San Paolo;
preso atto che il sopra citato Servizio CF Urbanizzazione Primaria ha comunicato che sono stati ultimati i lavori per la costruzione dei predetti tratti pista ciclabile e pedonale; rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza della circolazione, di adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visto gli artt. 5/comma 3° e 7 del Nuovo C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
che dal giorno 01 GIUGNO 2009 i sotto elencati tratti di PISTA CICLABILE in prolungamento i quella realizzata in Via A. Pigafetta ed ancora sprovvista di toponimo, siano aperti al transito dei velocipedi e dei pedoni, adottando i seguenti provvedimenti di viabilità:
PERCORSO PEDONALE E CICLABILE in corrispondenza di ogni accesso ai medesimi tratti di pista ciclabile, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: percorso pedonale e ciclabile;
FINE DEL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE in corrispondenza di ogni accesso ai medesimi tratti di pista ciclabile, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: fine percorso pedonale e ciclabile;
FERMARSI E DARE PRECEDENZA STOP in corrispondenza di ogni intersezione a raso dei medesimi tratti di pista ciclabile con la viabilità ordinaria, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza - stop.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio. Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 4 giugno 2009