Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 69570/2009

Ordinanza 903/2009
Gara ciclistica competitiva: "1°Trofeo il Cuore si Scioglie"
il dirigente

VISTE le disposizioni dell'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 Ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 8 Novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17.06.2003;

VISTA la L.R. n. 16 del 03.03.2003;

VISTA la determinazione n. 1524 del 28 Maggio 2009 con la quale il Dirigente del Corpo Polizia Municipale ha autorizzato per il giorno 30 Maggio 2009 lo svolgimento della corsa ciclistica competitiva su di un circuito di km. 0.7 Km in varie in località Paperino, organizzata dal Sig. Di Francesco Giancarlo in qualità di Presidente della società Velo Club Seano , con sede in Via Bocca di Stella civico 3 a Seano - Po -, con partenza dei concorrenti da Via Fosso del Masi prevista per le ore 14:00 circa ed arrivo previsto alle ore 19:00 circa;

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n.300/A/55805/116/1 del 9 novembre 1998,, dalla nota M/2413/64 del 30.09.2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara.

VISTO lo statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e succ. modificazioni;

RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;


dispone

che il giorno 30 MAGGIO 2009 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

Circuito 0.7 Km.:

  • Via Fosso del Masi nel tratto compreso tra la partenza e Via Lille
  • Via Lille nel tratto compreso tra Via Fosso del Masi e Via Como
  • Via Como nel tratto compreso tra Via Lille e Via G. Rodari
  • Via Gianni Rodari nel tratto compreso tra Via Como e Via Fosso del Masi
  • Via Fosso del Masi nel tratto compreso tra Via G. Rodari e l'arrivo

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ai pedoni;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 consentendo l'entrata e l'uscita ai veicoli dei residenti e dei frontisti;

durante detta fase di divieto di transito, il traffico veicolare dal lato sud sarà deviato in Via dell'Alloro, Via G.B. Tettamanti, Via A. Moro, Via del Ferro, mentre dal lato nord sarà deviato in Via del Ferro, Via A. Moro, Via Lille, apponendo alle sottoelencate intersezioni adeguata segnaletica di preavviso ed indicante la deviazione:

  • Via delle Calvane in entrambi i sensi di marcia in corrispondenza dell'intersezione con Via dell'Alloro;
  • Via dell'Alloro in corrispondenza dell'intersezione con Via delle Calvane;
  • Via del Ferro in entrambi i sensi di marcia in corrispondenza dell'intersezione con Via Lille;
  • Via del Ferro in entrambi i sensi di marcia in corrispondenza dell'intersezione con Via Fosso del Masi.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Municipale ovvero gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada impegnati nella manifestazione, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione e del regolare svolgimento della manifestazione, potranno consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale;

In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al transito della gara, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

- la carovana podistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 2003, n. 29 come modificato con decreto del ministero dei trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione di inizio e fine manifestazione.

Si evidenzia fin d'ora che la "carovana ciclistica", durante il transito nel nostro territorio, non sarà scortata dalla Polizia Municipale di Prato in quanto il Comando non è in grado di poter assicurare, con il personale a disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta e tantomeno un servizio di vigilanza lungo il percorso di gara.

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composta da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione;

Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare l'area nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori devono garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, in particolare l'addebito delle spese di ripristino;

gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare R.D.18.06.1931 n 273 art. 68 e da quelli richiamati da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonchè R.D. n 635 art 119-123 e a quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite S.O.R.I. s.p.a. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la manifestazione è svolta sotto la esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori; dagli spettatori o dagli altri utenti della strada. Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara. Pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione prot. nr 1524 del 28 maggio 2009 citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

Si evidenzia in particolare che qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata essa deve essere collocata in loco almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del d.P.R. 445/2000 da effettuarsi a mezzo fax al numero 05741837700, prima della decorrenza del presente atto.

La presente, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Prato, viene inviata in copia, all'Ufficio Territoriale di Governo di Prato, all'Amministrazione Provinciale di Prato, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, alla Sezione della Polizia Stradale di Prato, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Prato, al Servizio 118, all'ufficio movimento della C.A.P., per debita notizia e per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della l. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di rilascio .

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Dlgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavoro Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido il giorno 30 Maggio 2009 dalle ore 14:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 19:00

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 28 maggio 2009

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)