Visto la propria Ordinanza n. 707/2009 con la quale sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità in una porzione di Piazza degli Innocenti, allo scopo di consentire
l'istallazione di un area di cantiere, come da richiesta presentata dalla ditta Zafonti Walter e pervenuta a mezzo e-mail del 22 Aprile 2009 da So.Ri S.p.a.;
constatato che nel corso dei lavori di installazione dell'area di cantiere necessaria alle operazioni di carico e scarico ed inoltre al deposito di materiali edili, sono sopraggiunti problemi tecnico operativi dovuti anche alla presenza in loco di alcuni fondi privati;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto delle intese intercorse durante il sopralluogo effettuato in data 19 Maggio 2009 tra il richiedente l'Ordinanza summenzionata, il personale della Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze ed il personale del Settore CC - Mobilità e Traffico;
rilevata pertanto la necessità di adottare modifiche ai provvedimenti temporanei di viabilità,
rilevato pertanto opportuno revocare la propria Ordinanza n. 707/2009 mantenendo condizioni di sicurezza della circolazione e degli addetti ai lavori ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del Nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
dato atto che la prescritta segnaletica stradale risulta essere già stata messa in opera ed in vigore dal giorno 04 Maggio 2009, senza soluzione di contimuità;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
La REVOCA della Propria Ordinanza n. 707/2009.
2.
che dal giorno 19 MAGGIO 2009 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 20 GIUGNO 2009 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata. Al riguardo si da atto che la segnaletica suddetta risulta essere stata messa in opera ed in vigore dal giorno 04 Maggio 2009, senza soluzione di continuità.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con l'Ufficio Traffico, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Il richiedente deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 19 maggio 2009