Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 64069/2009

Ordinanza 872/2009
Spostamento temporaneo dell'area destinata al mercato rionale settimanale delle Fontanelle.
il dirigente

Visto la comunicazione del Settore KC - Servizio Attività Economiche inoltrata a mezzo fax P.G. n. 63478 del 15 Maggio 2009 ed inoltre la Determinazione n. 1319 del 13 Maggio 2009 con la quale è stato disposto lo spostamento provvisorio in via sperimentale del mercato rionale settimanale della località "Fontanelle", il quale attualmente si svolge in Via Ardengo Soffici e che dovrà necessariamente essere spostato in altra area adeguata allo scopo;

essendo stata individuata dal Settore KC, quale area idonea allo scopo, l'area adibita a parcheggio pubblico di autoveicoli ubicata in Via Maestri del Lavoro compresa tra la medesima via e la parte senza sfondo di Via Albert Bruce Sabin;

rilevata pertanto la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli operatori commerciali e degli avventori, adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 23 MAGGIO 2009 al giorno 31 DICEMBRE 2009, TUTTI I SABATI FERIALI in cui di norma viene svolta l'attività di mercato settimanale, nella sotto indicata via siano adottati provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Maestri del Lavoro nell'area adibita alla sosta degli autoveicoli compresa tra la medesima Via Maestri del Lavoro ed il tratto senza sfondo di Via Albert Bruce Sabin

DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 06:00 alle ore 14:00, eccetto i veicoli degli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 06:00 alle ore 14:00, eccetto i veicoli degli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata.

A.S.M. s.p.a. società affidataria del servizio segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli spazi adibiti alla sosta degli invalidi, muniti dell'apposito contrassegno Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, ed inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, nonché per la sicurezza degli avventori e dei pedoni, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese di A.S.M. s.p.a.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.


Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 18 maggio 2009

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)