Vista la comunicazione inoltrata a mezzo fax P.G. n. 60660 del 09 Maggio 2009 con la quale, in occasione dell'incontro valevole per i Play Off del Campionato Nazionale Serie A di rugby: Cavalieri Prato vs. Rugby Noceto, che verrà disputati allo Stadio Comunale "Lungobisenzio" in data 24 Maggio 2009, con inizio alle ore 16:00, si rende opportuno, per motivi di sicurezza nella circolazione e per il libero e disciplinato movimento dei pedoni, adottare provvedimenti temporanei di limitazione della viabilità;
visto il comunicato della Questura di Prato, Ufficio Gabinetto, P.G. n. 63401 del 14 Maggio 2009 con cui il Questore ha emanato direttive per le misure da adottarsi in occasione dei summenzionati Play Off di rugby;
date le intese intercorse con la Questura di Prato tendenti ad ottenere, in occasione degli incontri sportivi che vengano disputati presso lo Stadio Comunale "Lungobisenzio", l'adozione di provvedimenti temporanei alla viabilità in alcune vie e/o piazze adiacenti l'impianto sportivo in oggetto, per motivi di ordine pubblico e pubblica incolumità;
ritenuto pertanto necessario disciplinare la circolazione e la sosta in tali occasioni, in una porzione di Via Firenze ed in una porzione della Piazza della Stazione;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che il giorno 24 MAGGIO 2009 in occasione dei play off di rugby: Cavalieri Prato vs. Rugby Noceto che si svolgerà con inizio alle ore 16:00 presso lo Stadio Comunale "Lungobisenzio", nelle sotto elencate vie e/o tratti di vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
1.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI dalle ore 12:00 alle ore 20:00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta su ambedue i lati con pannelli integrativi di validità e rimozione forzata;
2.
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza, conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e consentendo il transito in deroga limitatamente al tratto compreso tra Ponte Petrino e Via Paolo Giorgi, con accesso unicamente dal lato di Ponte Petrino ai veicoli dei residenti nelle strade comprese nell'area interessata dalla chiusura, dei soci del Circolo Tennis "Etruria" (previa esibizione della tessera di socio di detto circolo) e delle attività lavorative e commerciali, con intestazione del veicolo alla stessa attività, poste all'interno di detta area interdetta alla circolazione veicolare, nonché di eventuali terzi autorizzati come già per precedente Ordinanza n. 1606/2008 (Campionato Calcio A.C. Prato).
L'Organizzazione deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte e per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dall'Autorità di P.S. e dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza pubblica e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 18 maggio 2009