Vista l'istanza P.G. n. 50593 del 16 Aprile 2009 inoltrata dal Servizio Sport e Politiche Giovanili del Comune di Prato, intesa ad ottenere per il giorno 23 Maggio 2009, dalle ore 07:30 fino alle ore 13:00, provvedimenti temporanei di viabilità in una porzione di Piazza del Mercato Nuovo, allo scopo di svolgere una manifestazione sportiva non competitiva organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio settore giovanile e scolastico e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, denominata "I valori scendono in campo";
visto l'art. 107 del D.Lgs.18.08.2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
visto lo Statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n.284 del 07.10.1991 e successive modificazioni;
ravvisata la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;
visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. e successive modificazioni;
preso atto che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere non competitivo;
visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;
preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;
visto il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005;
vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07.12.1995 prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;
rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione;
ritenuto che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva non competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati in particolare a carico degli organizzatori;
ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e pubblica incolumità, per la buona riuscita di detta manifestazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
che il giorno 17 MAGGIO 2009 dalle ore 07:30 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 13:00, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti
provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione
forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità; durante la manifestazione, l'area sopra citata dovrà essere opportunamente circoscritta mediante un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di
Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra
indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
A.S.M. S.p.A., società affidataria del Servizio Segnaletica Stradale per conto del Comune di Prato, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto all'installazione della segnaletica, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre gli organizzatori della manifestazione, dovranno contattare l'Azienda A.S.M. S.p.A. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolta la predetta manifestazione.
Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, (compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione), dagli eventuiali spettatori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., A.S.M. s.p.a. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 14 maggio 2009