Vista la propria Ordinanza n. 305/2009 con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità in Via G. Verdi civico 32, per consentire il completamento di lavori edili eseguiti dalla ditta Melani Luigi s.n.c.;
dato atto che la segnaletica stradale, già opportunamente collocata, nonchè l'area delimitata di cantiere, non è stata in alcun modo alterata nel corso dei giorni precedenti e che non è stato possibile ultimare i lavori prima della data del 10 Maggio 2009;
rilevato la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera, accogliere la richiesta della ditta esecutrice i lavori e prorogare i provvedimenti temporanei di viabilità già adottati con Ordinanza n. 305/2009;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7 e 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 305/2009 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 LUGLIO 2009 fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima Ordinanza.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 11 maggio 2009