Vista la propria Ordinanza n. 1259 del 23 Giugno 2008 con la quale venivano adottati provvedimenti permanenti di viabilità afferenti la creazione di uno stallo sosta generico riservato a persone invalide in Via Luigi Spontini civico 25;
preso atto a mezzo della successiva comunicazione di A.S.M. s.p.a. di cui al P.G. n. 56785 del 30 Aprile 2009 che per mero errore nella individuazione del sito su cui procedere alla realizzazione dello stallo di sosta di cui sopra;
rilevata pertanto l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di accogliere la richiesta di A.S.M. s.p.a. e di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati con l'Ordinanza n. 1259/2008 recante la collocazione inesatta, e di dismettere quindi lo stallo di sosta di veicoli a servizio di persone invalide posto in Via G. L. Spontini civico 25, ripristinando al suo posto uno stallo per la sosta di veicoli senza riserva di diritto;
dato atto del parere favorevole del Settore CC Mobilità e Grandi Infrastrutture - servizio CB "Mobilità e Traffico";
visti gli artt. 5/comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 11 MAGGIO 2009 in
sia revocato lo stallo adibito alla sosta di veicoli al servizio di persone invalide titolari dello specifico contrassegno invalidi di cui a gli artt. 188 del Nuovo codice della Strada e 381 del relativo regolamento di esecuzione, disponendo inoltre che sia revocata l'Ordinanza n. 1259 del 23 Giugno 2008.
La presente Ordinanza revoca la sola parte di ogni precedente atto che risulti in contrasto a quanto sopra disposto.
A.S.M. spa, società affidataria del servizio segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve rimuovere la segnaletica speciale installata per la riserva di sosta di cui sopra e ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale conformemente alla disciplina della sosta disposta in loco.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 8 maggio 2009